Associazione Culturale Antonio Tabucchi
Statuto
Titolo I - Costituzione - Sede - Durata - Finalità - Attività
ART. 1
Denominazione e sede
È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, ivi compresa la normativa regionale, l’Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Culturale Antonio Tabucchi.
L’Associazione Culturale Antonio Tabucchi assume la forma giuridica di Associazione, apartitica, aconfessionale, antifascista, curiosa e rispettosa della diversità del mondo, e si riconosce nell’impegno civile di Antonio Tabucchi.
La denominazione della “Associazione Culturale Antonio Tabucchi” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
L’Associazione Culturale Antonio Tabucchi ha sede legale in via Magagna n. 21, nel Comune di Vecchiano (PI).
Ulteriori sedi potranno essere aperte sia in Italia, sia all’estero al fine di svolgere attività di promozione, di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alle finalità dell’Associazione stessa.
ART. 2
Statuto
L’Associazione Culturale Antonio Tabucchi è un’associazione di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale (Regione Toscana) 9 dicembre 2002, n. 42 e successive modificazioni e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 3
Carattere e durata dell’associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli associati sono tenuti all’accettazione delle norme del presente statuto e sono vincolati alla sua osservanza, in quanto regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a enti con scopi culturali e sociali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 4
Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all’articolo 12 delle Preleggi al codice civile (Disposizioni preliminari al codice civile).
ART. 5
Finalità e attività
L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la tutela nonché la diffusione del patrimonio culturale costituto dall’opera di Antonio Tabucchi ritenendolo di interesse generale e di utilità sociale. La tutela, così come definita nell’art. 3 del D.Lgs n. 42/2004 consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari, delle persone, della comunità in senso ampio, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- promuovere e favorire interventi di studio, tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale e letterario di Antonio Tabucchi;
- favorire attività di studio e/o ricerca relativi all’analisi dell’impronta personale dell’autore nel panorama della letteratura novecentesca e del primo decennio del 2000 in Italia e nel mondo;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione;
- assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio letterario tabucchiano alle persone e valorizzando l’età, il sesso e l’etnia di ciascuno e anche alle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura;
- organizzare convegni per la promozione e diffusione dell’opera tabucchiana per scopi di discussione e di insegnamento, ai fini didattici e scientifici come previsto dall’art. 70 della L. n. 633/1941;
- organizzare e gestire attività culturali, incluse attività editoriali e di produzione di materiale didattico e illustrativo anche di carattere multimediale dell’attività svolta per la raccolta e la diffusione dell’opera di Antonio Tabucchi;
- promuovere la diffusione e la ricerca culturale sull’opera di Tabucchi tra gli studenti, anche attraverso concorsi letterari e contributi a tesi di laurea e di dottorato.
Tali attività saranno favorite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- promozione delle attività di studio dell’opera di Antonio Tabucchi;
- organizzazione e coordinamento di eventi, dibattiti, convegni sulla figura di Antonio Tabucchi;
- realizzazione di manifestazioni culturali, divulgative;
- pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- creazione di rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie, private;
- collaborazione con Enti pubblici e/o privati, con Università, Centri studio, Case editrici;
- stipula di convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, gadgets e simili, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
L’Associazione può provvedere alla progettazione, organizzazione, gestione, produzione, diffusione e coordinamento delle iniziative suddette, sia direttamente che indirettamente, collaborando con Amministrazioni pubbliche, Enti e imprese di natura pubblica e privata, Università, Fondazioni e organismi di qualsiasi natura, italiani ed esteri, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana, in Italia, nei paesi europei ed extraeuropei.
Titolo II - Associati
ART. 6
Requisiti e ammissione dei soci
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di partecipazione, interesse culturale, solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nell’elenco degli associati. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono cinque categorie di soci:
onorari: sono coloro che per particolari meriti legati allo studio e alla diffusione dell’opera di Antonio Tabucchi collaborano con l’Associazione;
fondatori: sono coloro che hanno dato impulso alla nascita dell’Associazione e, come i soci ordinari, hanno versato la quota di iscrizione;
ordinari: sono coloro che hanno versato la quota di iscrizione stabilita dall’Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
ART. 7
Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze definite dallo statuto. Ogni associato ha diritto a un voto purché iscritto da almeno tre mesi e qualunque sia il valore della quota. La quota sociale non è rivalutabile. Gli associati maggiorenni hanno diritto al voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’associato ha il diritto di consultare il libro delle deliberazioni dell’assemblea, il libro degli inventari e il libro dei soci.
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge.
ART. 8
Recesso e perdita della qualifica di socio
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a) per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
b) per delibera di esclusione dell’Assemblea per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli associati.
In caso di ricorso dell’escluso entro trenta giorni allo stesso Organo che ha emanato l’atto, la decisione sull’esclusione o non esclusione passa all’Assemblea che si esprime tramite voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Titolo III - Organi dell’Associazione
ART. 9
Organi sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario Generale;
ART. 10
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci con un preavviso di norma di 15 (quindici) giorni mediante comunicazione attraverso il sito dell’Associazione o per e-mail e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. È convocata entro il 30 aprile per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per l’approvazione del bilancio e per presentare il bilancio preventivo. L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo; b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipazione all’Assemblea. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 11
Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti.
In seduta ordinaria:
• elegge i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario Generale;
• discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
• delibera sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza
• delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera, in seconda battuta, sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
In seduta straordinaria delibera:
• sullo scioglimento, la trasformazione dell’Associazione con le maggioranze richieste dalla legge;
• sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
• sul trasferimento della sede dell’Associazione;
• su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
ART. 12
Validità Assemblee
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea vota per alzata di mano. Su decisione del Presidente, o per indicazioni nominali, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni associato può essere portatore di 1 (una) sola delega. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata a votare immediatamente una seconda volta. Nel caso in cui la parità persista prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti, o astenuti dal voto.
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
ART. 13
Verbalizzazione
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona designata dall’Assemblea.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Le deliberazioni sono pubbliche, ma non il processo verbale. I soci che estraggono copia del verbale sono responsabili della non pubblicazione.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente (o loro delegato) e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
Le delibere sono pubbliche, ma non il processo verbale.
ART. 14
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione liberamente eleggibile, si occupa del raggiungimento dei fini istituzionali per i quali è stata costituita l’Associazione, determinandone le linee generali programmatiche delle attività secondo le linee indicate dall’Assemblea;
predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; stabilisce le quote che i Soci debbono versare a seconda delle esigenze sociali e delle condizioni finanziarie dell’Associazione e delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
verifica l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati e ne delibera l’accettazione;
delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private con finalità affini a quelle dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti;
delibera sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
designa eventuali collaboratori tecnici preposti alle varie attività dell’Associazione tra cui quella di promozione e fruizione dei materiali prodotti o degli eventi organizzati.
Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere rieletti.
ART. 15
Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da 7 (sette) componenti nominati dall’Assemblea ed è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano:
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario generale;
- Soci in numero di 4 (quattro);
ART. 16
Riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale; in caso di impedimento, le funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente o da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate telefonicamente o per e-mail di norma almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, o mediante avviso di convocazione sul sito dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono rese note mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
ART. 17
Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e può delegare al Vice-Presidente o a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’Organo di Amministrazione e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e l’Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Definisce l’ordine del giorno.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di Amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell’Organo di Amministrazione oppure altri soci.
Provvede coadiuvato dal Vice-Presidente e dal Segretario alla esecuzione delle delibere.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole dell’Organo di Amministrazione, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Privati e/o altre Associazioni.
Il presidente dura in carica 5 (cinque) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’Organo di Amministrazione.
ART. 18
Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave Giudicato dal Consiglio direttivo subentra il Vice-Presidente o il componente più anziano.
Art. 19
Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 20
Il Segretario
Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio direttivo, ma soci dell’Associazione. Dura in carica 5 (cinque) anni. Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell’Assemblea redigendone i relativi verbali, tiene il registro dei soci e delle quote associative, tiene la contabilità e predispone i documenti per l’elaborazione del bilancio.
Titolo IV - Bilancio e risorse economiche
ART. 21
Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• beni mobili e immobili acquistati dall’Associazione;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 22
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste, salvo eventuali rimborsi spese ai soci e alle cariche sociali debitamente documentati.
ART. 23
Personale retribuito
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 24
Bilancio
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo sulla base dei documenti predisposti dal Segretario Generale e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 aprile accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo.
ART. 25
Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Titolo V - Norme finali generali
ART. 26
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 su scelta del Consiglio direttivo.
ART. 27
Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.